Presentare domanda per assegno di maternita

  • Servizio attivo

L'assegno di maternità concesso dai comuni spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.


A chi è rivolto

I requisiti di accesso sono:

  • residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/lla figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • residenza nel Comune di Sirignano al momento della presentazione della richiesta;
  • trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
  2. cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  3. cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
  4. cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione, assistenza minori) della durata superiore a sei mesi;
  5. cittadinanza non comunitaria in possesso di altro permesso di soggiorno di durata di almeno un anno;
  • familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;
  • i figli minori devono essere residenti nel Comune di Sirignano e iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
  • essere casalinga o disoccupata o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 2.020,85 per l’anno 2024;
  • non aver superato € 20.221,13 di valore ISEE per l’anno 2024 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
  • il figlio, la figlia, se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso.

Inoltre, l’assegno è riconosciuto alle:

  • madri naturali o adottive non lavoratrici;
  • madri lavoratrici che hanno percepito un’indennità di maternità inferiore all’importo dell’assegno.

Se la madre è minorenne la domanda può essere presentata dal tutore o altro legale rappresentante.

Se la madre partorisce dei gemelli, dovrà presentare una domanda di assegno di maternità per ciascun figlio.

Descrizione

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

Come fare

È necessario accedere con la propria identità digitale attraverso l'utilizzo del pulsante "Accedi al Servizio" e compilare le informazioni richieste.

Cosa serve

Per la presentazione online delle domande occorre autenticarsi utilizzando le credenziali SPID e allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:

  • Isee del nucleo familiare in corso di validità
  • Codice IBAN
  • Permesso di soggiorno in corso di validità

Cosa si ottiene

Un contributo economico per madri che non ricevono l'indennità dell'Inps, o con un'indennità di maternità inferiore all’assegno, e con Isee inferiore a 20.221,13 euro.

Tempi e scadenze

La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

La pratica sarà evasa in un tempo massimo di 30 giorni dalla ricezione della stessa.

30 giorni

Tempi lavorazione e comunicazione esito

Tempi massimi per la lavorazione della pratica e la comunicazione dell'esito al cittadino

Quanto costa

Il servizio non prevede costi

Accedi al servizio

La richiesta consente di ottenere un contributo economico per madri che non ricevono l'indennità dell'Inps, o con un'indennità di maternità inferiore all’assegno, e con Isee sotto i 19.185,13 euro.

Uffici che erogano il servizio

Ulteriori informazioni

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

CIRCOLARE INPS

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


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