Ordinanza sindacale n. 2/2024

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Regolamentazione delle accensioni dei residui vegetali provenienti dalle attività agricole e forestali - divieti e applicazione delle misure di prevenzione nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024

Data:

19 Giugno 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Prot. n. 2033 

Ordinanza n. 02/2024 

Oggetto: Regolamentazione delle accensioni dei residui vegetali provenienti dalle attività agricole e forestali Divieti e applicazione delle misure di prevenzione nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024. 

Il Sindaco

Premesso: 

  • che rappresenta una tradizionale praticola agricola, la combustione sul luogo di produzione, di materiale di origine vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture, nonché di fogliame ed altri residui vegetali discendenti dalla coltivazione delle nocciuole e di altri fruttiferi di cui il territorio comunale ha una determinante vocazione; 
  • che il comma 6-bis dell'art. 182 del D. Lgs 3/04/2006 n. 152, dispone che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, quali paglia, sfalci e ecc. , potature effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti. Dispone, inoltre, che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 

Dato atto che con Decreto dirigenziale della Direzione Generale -Lavori Pubblici e Protezione Civile - della Regione Campania, n.225 del 07/06/2024 , è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 e disposto per lo stesso periodo in ragione degli obblighi dettati dalla L. 11/08/2014 n. 

116, il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali; 

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare tale attività, individuando le aree, i periodi e gli orari in cui essa è consentita; 

Visto il D. Lgs. 16/08/2000 n. 267; 

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152; 

Vista la Legge Regionale del 7/05/1996 n. 11; 

Vista la legge n. 353/2000; 

Vista la L.R. n. 26/2012; 

Visto il Regolamento reg. n.3/2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale - Lavori Pubblici e Protezione Civiledella Regione Campania n.225 del 07/06/2024 di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi sull'intero territorio regionale dal 15 giugno al 15 ottobre 2024; 

Ordina

a) per quanto disposto dal citato Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024, che in tutto il territorio comunale dal 15 qiuqno al 15 ottobre 2024, è fatto divieto assoluto di bruciare, vegetali agricoli e forestali e ì loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali; 

b) dal 16 ottobre 2024 in alternativa all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale di origine vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture, nonché di fogliame ed altri residui vegetali naturali derivante dall'esercizio delle attività agricole o forestali in particolar modo quelle discendenti dalla coltivazione delle nocciuole ed altri fruttiferi, da effettuarsi secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni: 

1) la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

2) possono essere destinati alla combustione all'aperto piccoli cumuli di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per i/ legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);

3) nel centro abitato non è consentita alcuna accensione; nelle zone limitrofe al centro abitato, l'accensione è consentita purché ciò avvenga ad una distanza non inferiore a 100 mt dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte in genere, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;

4) l'accensione dei fuochi deve avvenire senza creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali; 

5) per le accensioni predette, da effettuarsi nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito fino a quando questo sia spento. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, nonché propagazione sulle strade, è fatto obbligo di spegnerlo. 

6) il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia; 

7) è vietato a chiunque di bruciare rifiuti od altro materiale all'infuori di quelli disciplinati dalla presente ordinanza. 

E' fatto salva la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). 

Richiama

i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 aiuqno al 15 ottobre 2024: 

  • Divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006); 
  • Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1 0 giugno al 20 settembre (art. 25, C.I lett. f, Legge regionale n. 26/2012); 
  • Divieto di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
  • Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. reg. tutela patrimonio forestale n. 3/2017): usare motori o fornelli che producano faville o brace; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; - far brillare mine; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese;sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; 
  • Divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art. 10, della legge 21 novembre 200, n. 353 e ss.mm.ii.

L'inosservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati fatto salvo le violazioni costituente reato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente. 

L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile e penale, sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 265, con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00, con oblazione in via breve pari ad 50,00. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della L. n. 1034/71 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. 

La presente ordinanza abroga la precedente n. 04 del 23/06/2023 

La Presente Ordinanza è trasmessa: 

Al Comando di Polizia Municipale;

Al Comando Stazione Carabinieri di Baiano;

Ai Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino;

Alla Questura di Avellino; Alla Prefettura di Avellino;

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano;

Alla Regione Campania S.T.A.P Foreste di Avellino.

Dà alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito web del Comune. 

Richiama infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni: 

Polizia Municipale di Sirignano (Av); 

0825765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale; 

800449911 numero verde Regione Campania; 

115 Vigili del Fuoco; 

1515 Carabinieri Forestale dello Stato; 

E' fatto obbligo a chiunque, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Sirignano, 19/06/2024

Luoghi

Municipio
Piazza Aniello Colucci, 1, 83020 Sirignano AV, Italia

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 12:37


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